System Integrator Developer

Modalità di collaborazione lavorativa SID

L’azienda, in deroga alla delibera 58/2022 del 30/09/2021 cap II, intende dare seguito alle disposizioni inerenti ai collaboratori esterni di laboratorio.

Nello specifico sarà offerta la proposta, condizionata al regolamento che segue, di poter operare in regime economico.

Dal 1 ottobre 2022 i SID saranno tenuti alla sottoscrizione del patto di formazione e lavoro senza il quale non potranno intraprendere il percorso di certificazione e lavoro.

Requisiti e dispositivi per l’accesso ai contratti a progetto obbligatori per i soggetti attivi dopo il 1 ottobre 2022 :

TitoloItalianiComunitariExtra Comunitari(1)
1Attestazione di capacità lavorativaRilasciata dal referenti di formazioneRilasciata dal referenti di formazioneRilasciata dal referenti di formazione
2Verifica livello tecnicoCommissione ARKACommissione ARKACommissione ARKA
3Lingua italianaNon necessariaEsperto CELIEsperto CELI
4Lingua ingleseEsame ENEFEsame ENEFEsame ENEF
5Contratto d’operaSu valutazione responsabile formativoSu valutazione responsabile formativoSu valutazione responsabile formativo
6Codice FiscaleObbligatorioObbligatorioObbligatorio
7Accordo di riservatezzaObbligatorioObbligatorioObbligatorio
  1. Solo per i cittadini provenienti dai paesei indicati dall’allegato “C” del protocollo formativo e non soggetti a limitazione imposta per direttiva comunitaria o nazionale.

Per i SID attivi, in forma volontaria, prima del 1 ottobre 2022 è valido come prerequisito e dispotivo quanto contenuto nei punti 1,5,6,7 mentre per i punti 2,3,4 saranno dati ulteriori 60 giorni lavv di preparazione.

Tipologia di opere e livello di difficoltà e modalità di calcolo del valore professionale del contratto d’opera, progettazione.

Per il calcolo del valore professionale (inteso per i soggetti con i requisiti completamente soddisfatti) per la realizzazione della progettazione dell’opera viene utilizzato il tariffario indicato dalla legge come compenso professionale Architetti e Ingegneri contenuto nel  D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 relativo al valore lordo d’opera. Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

Voce di riferimento 

  • QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
    • Realizzazione progettazione completa e definita in formato sh3d, blend, glb
  • QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
    • Collaudo dell’ambiente, verifica operativa

Nota esplicativa di trasparenza sul contratto d’opera e il patto di riservatezza

Questo documento,che viene sottoscritto per ogni opera commissionato viene redatto in lingua italiana e doppia copia e sottoscritto dalle parti e comprenderà :

– la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; – i tempi di consegna da parte del committente;- materiali necessari alla progettazione e /o realizzazione; – i tempi di consegna del lavoratore; – il prezzo pattuito; – i tempi di pagamento; – la data e le modalità di recesso. 

Rispetto all’appalto la diversità va ravvisata nella prevalenza del lavoro personale, che non presuppone un’organizzazione di mezzi e quindi l’utilizzazione del lavoro altrui. Rispetto alla vendita di cose future il contratto d’opera si distingue per la prevalenza del facere (cioè del lavoro) sul dare. L’art. 2223 c.c. fissa al riguardo una regola interpretativa stabilendo che si applicano le norme sul contratto d’opera anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Caratteristica del contratto d’opera è l’autonomia. I criteri per distinguere l’autonomia dalla dipendenza e quindi il contratto d’opera dal contratto di lavoro subordinato sono molteplici. Il dipendente ha il dovere di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro per la disciplina e l’esecuzione della prestazione ed è inserito nell’organizzazione produttiva del datore stesso. Inoltre egli presta le proprie energie lavorative, laddove con il contratto d’opera il soggetto si obbliga a pervenire ad un certo risultato (art. 2225 c.c.). Infine il rischio dell’attività produttiva è tipico del contratto d’opera mentre è ignoto al contratto di lavoro dipendente. La disciplina del contratto d’opera per larga parte è identica a quella dell’appalto. Così per quanto riguarda il potere (implicito) di verifica in corso d’opera da parte del committente e il relativo diritto di recedere (anziché risolvere il contratto) se il prestatore d’opera non si conforma alle condizioni contrattuali (art. 2224 c.c.). Così per quanto riguarda le difformità ed i vizi dell’opera (peraltro con il termine di denuncia di otto giorni anziché di sessanta e la prescrizione dell’azione annuale anziché biennale) (art. 2226 c.c.); il recesso unilaterale da parte del committente (art. 2227 c.c.); l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera (art. 2228 c.c.). L’unica, peraltro marginale, diversità si ravvisa nei criteri dettati per la fissazione del corrispettivo. Anche in tal caso si procede, gerarchicamente, avuto riguardo innanzitutto alla pattuizione, poi alle tariffe, indi agli usi. E’ previsto che per la realizzazione dell’opera il committente disponga una serie di direttive, alle quali il prestatore deve attenersi, senza però che queste siano tali da inficiare l’autonomia del prestatore, nello svolgimento della sua attività.

Una volta realizzata l’opera o prestato il servizio, è previsto un collaudo da parte del committente al fine di verificare che l’attività svolta sia corrispondente a quanto pattuito; tale controllo è svolto da personale tecnico, ovvero dalla commissione di esperti incaricata dal committente unitamente all’utilizzatore finale dell’opera.

Il contratto d’opera si ritiene estinto, oltre che con l’adempimento delle reciproche obbligazioni, nel caso di recesso del committente o per impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell’opera. In entrambi i casi, il prestatore ha diritto al compenso per il lavoro effettuato.

Nulla è dovuto in caso di inadempienza del prestatore o manifesta negligenza, ivi compreso l’abbandono del lavoro senza preavviso o altra forma che non sia strettamente riconducibile a responsabilità del committente e/o dell’utilizzatore finale.

Il patto di riservatezza o di non divulgazione (conosciuto anche come N.D.A. o “Non Disclosure Agreement”) è un accordo stipulato al fine di garantire che talune informazioni, ritenute riservate, rimangano tali e non vengano rivelate o divulgate a terzi. Come è ovvio, oggetto del patto devono essere dati e informazioni che non siano già di pubblico dominio, altrimenti l’accordo di riservatezza stesso non avrebbe ragione di esistere.

Con la sottoscrizione di un patto di riservatezza le parti si obbligano a non rivelare o divulgare il contenuto delle suddette informazioni, qualificate come confidenziali, o a farne altrimenti uso, pena il sorgere dell’obbligo di risarcimento del danno in capo alla parte che ha violato il patto.

Di regola il patto di riservatezza non si caratterizza per essere reciproco – ossia per vincolare entrambe le parti che lo sottoscrivono – ma si presenta come un accordo che vincola solo una parte, la cosiddetta “parte ricevente” l’informazione riservata, nei confronti della “parte rivelante”.

Tuttavia, nulla vieta che entrambe le parti contraenti si obblighino reciprocamente a mantenere riservate talune informazioni che condividono e a non farne un uso diverso da quello pattuito, come può avvenire nel caso del patto di riservatezza tra due imprenditori concorrenti, relativo, ad esempio, all’esistenza e al contenuto di accordi intervenuti tra le parti che devono rimanere segreti.

Il patto di riservatezza può essere contenuto all’interno del contratto di lavoro, oppure essere sottoposto al lavoratore in un momento successivo, allorché, ad esempio, emergano nuove circostanze che rendano necessaria una tutela maggiore del datore di lavoro.

L’obbligo di riservatezza vige dalla sottoscrizione dell’accordo e può conservare la propria efficacia per una durata indeterminata, ossia per sempre, anche una volta cessato il rapporto di lavoro.

Obbligo di informazione post contrattuale, il prestatore d’opera sarà obbligato a comunicare al committente eventuali incarichi che possano essere ritenuti contratti agli accordi siglati. L’inadempienza di tali norme comporterà l’attivazione e la comunicazione agli organismi competenti.

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